Statuto
IL COMUNE Di ____________________________
aderisce al Sistema Bibliotecario lnterurbano del Sulcis approvando
il seguente Statuto.
Costituzione e Finalità
Art 1.
Tra i Comuni del Sulcis, ricadenti
nei comprensori n° 19 e n° 23, è costituita una libera e volontaria Associazione per la istituzione
e il funzionamento del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis. Esso si
pone liberamente a disposizione di tutti i cittadini per stimolare, mantenere
vivi e sviluppare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutti alla cultura.
lì Sistema di Pubblica Lettura è dunque un servizio sociale primario. Obiettivi
Art 2.
Il Sistema Bibliotecario Interurbano
del Sulcis si pone i seguenti obiettivi:
a) promuovere lo sviluppo
del Servizio Bibliotecario su tutto il territorio;
b) migliorare e sostenere il Servizio Bibliotecario là dove esso esiste, con
l' impiego di personale, tecnologie e mezzi adeguati;
c) utilizzare nel modo
migliore le risorse materiali ed umane esistenti, ai fini di offrire alla
collettività,
mediante lo strumento della cooperazione interbibliotecaria ed intercomunale
un servizio più efficace e più efficiente;
d) promuovere la cooperazione con
tutte le strutture culturali e associative presenti sul territorio con
particolare riferimento alle strutture scolastiche;
e) salvaguardare e documentare il patrimonio
culturale locale (storico, musicale, linguistico, etc.), anche attraverso
la raccolta di documenti di vario genere, in collegamento con altre istituzioni
realizzate a questo fine dagli EE.LL. a ciò interessati;
f) istituire rapporti
di scambio e cooperazione con altri Istituti Bibliotecari, anche mantenendo
il collegamento tecnico con i Centri Regionali, Nazionali e Internazionali
Art 3.
Il Sistema Bibliotecario Interurbano
del Sulcis si propone di raggiungere gli obiettivi di cui all'art.
2 mediante:
a) la cooperazione fra
le strutture Bibliotecarie
dei Comuni interessati;
b) la collaborazione con il Sistema Bibliotecario
della Provincia di Cagliari;
c) il sostegno politico, culturale
e finanziario dei Comuni
interessati, della Provincia di Cagliari, delle Comunità Montane n° 19 e 22,
e dei Comprensori n° 19 e 23;
d) l'inserimento nel costruendo Servizio Bibliotecario
Regionale da parte dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione,
Cultura, Informazione, Sport e Spettacolo, in stretto rapporto con l'Ufficio Regionale
per i Beni Librari.
Art. 4.
Al fine di realizzare gli obiettivi
di cui all' art. 2 i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del
Sulcis intendono:
a) promuovere
la creazione di un catalogo collettivo delle Biblioteche via via aderenti,
relativo a tutto il materiale disponibile;
b) promuovere il coordinamento
degli acquisti
tra tutte le Biblioteche aderenti;
c) realizzare la centralizzazione
degli acquisti ed eventualmente, qualora si renda necessario, della
catalogazione;
d) realizzare
un servizio di informazione e consulenza in collegamento con i competenti
uffici Regionali, Nazionali ed Internazionali;
e) rendere operativa
la circolazione
dei libri stampati ed audiovisivi tra le Biblioteche del Sistema;
f)
favorire i contatti di lavoro e l'aggiornamento tecnico tra gli
operatori di Biblioteche;
g) promuovere la predisposizione di attività culturali comuni, anche mediante
la creazione di circuiti per diverse manifestazioni;
h) promuovere la formazione
di un Centro di raccolta della documentazione locale. Per l'attuazione
dei punti di cui sopra, il Sistema provvederà a dotarsi anche di adeguate attrezzature
per l'elaborazione automatica dei dati su indicazione dell'Ufficio Regionale
dei Beni Librari ed in stretto rapporto con esso.
Art. 5.
Al fine di coordinare i servizi del Sistema i Comuni aderenti costituiscono la Commissione di Gestione e la Commissione Tecnica.
Art. 6.
La Commissione di
Gestione del Sistema Bibliotecario
Interurbano del Sulcis:
a) è composta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato, per ogni Comune aderente,
integrati da 3 Bibliotecari, eletti dalla Commissione Tecnica;
b) dura in carica
4 anni;
c) elegge al suo interno un Presidente che dura in carica 4 anni;
d)
si riunisce almeno 2 volte l'anno
Art. 7.
La Commissione di Gestione del Sistema ha i seguenti compiti:
a) tracciare gli indirizzi di sviluppo e i programmi di intervento del Sistema;
b) dare precise indicazioni alla Giunta e al Consiglio Comunale di Carbonia sull'impiego dei fondi a disposizione del Sistema. Di ogni seduta la Commissione invia il verbale a tutti i Comuni aderenti
Art 8.
La Commissione Tecnica del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis:
a) è composta da un Bibliotecario per ogni Biblioteca del Comune aderente;
b) elegge al suo interno un Presidente che dura in carica____anni;
c) si riunisce almeno ogni ______giorni.
Art. 9.
La Commissione Tecnica del Sistema ha i seguenti compiti:
a) coordinare e gestire le attività tecniche del Sistema
b) fare proposte alla Commissione di Gestione del Sistema in merito allo sviluppo e al migliore utilizzo dei servizi e all'aggiornamento professionale degli operatori;
c) delegare alcuni dei suoi componenti allo svolgimento dei compiti di cui al punto a).
Sede
Art. 10.
il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis elegge come sua sede la Biblioteca Comunale di Carbonia.
Art. 11.
Ogni Comune aderente al Sistema si impegna:
a) a promuovere sul proprio territorio il Servizio Bibliotecario garantendo il funzionamento della Biblioteca Comunale;
b) a costituire un fondo per il funzionamento del Sistema presso il Comune di Carbonia, entro il 31 marzo, versando ogni anno la quota che sarà stabilita annualmente dalla Commissione di Gestione entro il 31 gennaio, e che verrà adottata da ogni Comune aderente con apposito atto deliberativo
della Giunta Municipale.
c) a consentire che il patrimonio bibliografico della propria Biblioteca Comunale sia utilizzato nella circolazione interbibliotecaria;
d) a disporre di proprio personale della biblioteca da impiegare nel normale orario di servizio presso la Biblioteca Comunale di Carbonia per svolgervi le attività inerenti al Sistema, di cui all'art. 4 e 8 secondo modalità e tempi da concordare;
e) ad avere nella propria Biblioteca Comunale un'adeguata rete telefonica per il normale servizio e per il futuro collegamento automatizzato fra le biblioteche del Sistema.
Art. 12.
il Comune di Carbonia si impegna
inoltre:
a) a spendere, mediante partita di giro, per il funzionamento
del Sistema, su
indicazioni della Commissione di Gestione dello stesso, la somma
dei contributi annuì accreditatigli dai Comuni aderenti e a fornire ai medesimi, entro e non
oltre il 31 Gennaio di ogni anno, il rendiconto analitico delle spese sostenute;
b) a mettere a disposizione del Sistema la Biblioteca Comunale
di Carbonia, che senza intralcio al normale servizio per la cittadinanza,
dovrà svolgere le Funzioni
di "Centro Servizi del Sistema";
c) di consentire di conseguenza, che siano utilizzati
per i fini sopra esposti, i locali della suddetta Biblioteca, la
corrente elettrica e il telefono;
d) a spendere, mediante partita di giro, nell'esclusivo interesse
del Sistema e su indicazione della Commissione di Gestione del
Sistema, i fondi appositamente finalizzati che gli verranno accreditati
da Enti Pubblici (Regione,
Provincia, Comunità Montane, etc.) e privati per il funzionamento del Sistema
e del Centro Servizi. Di tali fondi dovrà essere redatto un rendiconto analitico
ai Comuni aderenti. E' fatta salva l'autonomia di gestione dei fondi finalizzati
alla Biblioteca Comunale di Carbonia, così come degli altri Comuni aderenti.
Art. 13.
Il Comune di Carbonia può utilizzare parte dei contributi annui erogati
dai Comuni aderenti per coprire le spese correnti di gestione ordinarie della
Biblioteca Comunale Centro Servizi in ragione del 50 % delle spese annue, con
riferimento alle voci inerenti la corrente elettrica, le spese telefoniche e
la pulizia dei locali.
Art. 14.
Il Comune di Carbonia si impegna
a istituire un apposito fondo per le spese minute correnti da
effettuarsi per il funzionamento
dei servizi del Sistema e delle Commissioni dello stesso.
Art. 15.
Le Biblioteche aderenti al Sistema
Bibliotecario Interurbano del Sulcis adegueranno i rispettivi
regolamenti armonizzandoli alle finalità e alle disposizioni del presente Statuto.
Art. 16.
Qualora l'Associazione dei
Comuni lo ritenga opportuno il Comune di Carbonia, al fine di migliorare
il funzionamento del Centro dei Servizi del Sistema,
potrà stipulare apposite convenzioni con Cooperative o Società Giovanili che
abbiano competenze e professionalità nel settore bibliotecario.
